PRIVACY, COOKIE, NOTE LEGALI E CONDIZIONI DI SPEDIZIONE

CONDIZIONI GENERALI DI SPEDIZIONE

CONDIZIONI GENERALI DI SPEDIZIONE

 

Art. 1 – Oggetto del contratto di spedizione

1.1. Con il contratto di spedizione il mandante conferisce allo spedizioniere espresso mandato a concludere per suo conto i contratti di trasporto necessari per la consegna della merce come da Mandato di carico che egli caricherà con congruo preavviso nella propria area personale all’interno del portale web di Flight Duemila srl utilizzando le credenziali fornite dallo spedizioniere.

1.2. L’accettazione del mandato da parte dello spedizioniere potrà essere espressa o per comportamenti concludenti quali l’inizio di esecuzione del mandato o delle operazioni accessorie.

1.3. Il mandato, salvo che non sia diversamente stabilito con accordo scritto, si intende conferito senza rappresentanza.

1.4. Lo spedizioniere può, a proprio insindacabile giudizio, quando lo ritiene opportuno e nell’interesse esclusivo del mandante, procedere con mezzi propri o altrui al trasporto ai sensi dell’art. 1741 del Codice Civile (spedizioniere vettore).

1.5. L’esecuzione delle operazioni di sdoganamento e di operazioni accessorie, quali a titolo esemplificativo e non esaustivo il ritiro della merce, la consegna al vettore, il deposito presso magazzini e l’imballaggio, non comporta assunzione da parte dello spedizioniere dell’obbligazione di trasporto, così come dispone l’art. 1737 del Codice Civile.

Art. 2 – Mandato di carico

2.1 Il Mandato di carico dovrà contenere la ragione sociale o comunque i dati anagrafici del mandante, la quantità, qualità, peso, dimensioni e tipologia delle merci, il luogo di carico e di destino, i giorni previsti per il carico e il termine per la consegna, il nome del destinatario, la modalità del trasporto secondo le Informazioni di servizio ed ogni eventuale altra informazione utile allo spedizioniere per la stipula del contratto di trasporto.

2.2. Il termine di consegna eventualmente indicato dovrà essere compatibile con le modalità di trasporto richieste e con l’osservanza delle norme in tema di circolazione. In ogni caso, salva espressa pattuizione scritta fra le parti, il termine di consegna non si considera essenziale.

2.3. Salvo che nella Lettera di Vettura o in altro documento di trasporto non sia chiaramente indicata una opzione di servizio diversa, i contratti di trasporto verranno stipulati da Flight Duemila srl con il servizio Express (se disponibile per la destinazione selezionata) e tutti gli oneri applicabili saranno calcolati conformemente.

2.4. Lo spedizioniere potrà rifiutare l’incarico o recedervi se non sia in grado di eseguirlo a causa di informazioni inesatte o incomplete.

Art. 3 – Limitazioni del servizio.

3.1. I pacchi dovranno conformarsi alle seguenti restrizioni:

  1. I) Il valore di ogni pacco non potrà essere superiore all’equivalente, in valuta locale, di 50.000 USD. Inoltre, il valore dei gioielli o degli orologi in ciascun pacco, esclusi gioielli di bigiotteria e orologi di bigiotteria, non potrà essere superiore all’equivalente in valuta locale di 500 USD.

(II) I pacchi non dovranno contenere gli articoli proibiti elencati nelle Informazioni di servizio, compresi a mero titolo esemplificativo gli articoli di valore eccezionale (quali opere d’arte, oggetti di antiquariato, pietre preziose, francobolli, pezzi unici, oro o argento), denaro o effetti negoziabili (quali assegni, cambiali, obbligazioni, libretti di risparmio, carte di credito pre-pagate, certificati azionari o altri titoli), armi da fuoco e merci pericolose.

(III) I pacchi non potranno contenere merci che possano mettere in pericolo la vita umana o animale o recare pregiudizio ai mezzi di trasporto o che possano altrimenti danneggiare o contaminare altre merci prese in carico dallo spedizioniere o il cui trasporto, importazione o esportazione siano vietati dalla legge in vigore.

(IV) I pacchi non dovranno contenere merci che necessitino di trasporto con temperature controllate.

3.2 La spedizione di merci deperibili avverrà rischio e pericolo del mandante. Lo spedizioniere non fornisce alcuno speciale trattamento per tali pacchi.

3.3. In caso di difformità di un pacco ai requisiti ed alle restrizioni di cui sopra, lo spedizioniere potrà rifiutare l’incarico o recedervi senza penali e, se il trasporto è già in corso, potrà sospendere il trasporto e trattenere il pacco o la spedizione in attesa di istruzioni dal mandante.

3.4. Il mandante dovrà rimborsare allo spedizioniere i costi e le spese (comprese quelle di deposito), le perdite, le tasse e i diritti doganali sostenuti per il fatto che un pacco non sia conforme alle condizioni, dichiarazioni e limitazioni di cui al presente articolo.

3.5 Qualora la merce oggetto di spedizione non sia conforme alle restrizioni o condizioni di cui al presente articolo, lo spedizioniere non è responsabile per le perdite che il mandante subisca in relazione al trasporto da parte del vettore, indipendentemente dal fatto che la non conformità abbia o meno causato, ovvero abbia contribuito a causare la perdita ed indipendentemente da qualsiasi colpa, escluso il dolo, da parte dello spedizioniere o dei suoi dipendenti, subappaltatori o mandatari.

3.6 Lo spedizioniere si riserva il diritto di aprire, ispezionare ed esaminare ai raggi X qualsiasi pacco affidatogli, in qualunque momento.

Art. 4 – Obblighi del Mandante

4.1. Il mandante garantisce che tutti i pacchi consegnati per la spedizione sono conformi alle restrizioni di cui al precedente art. 3.1 e sono stati preparati in luoghi sicuri dal mandante e che fino alla presa in consegna da parte dello spedizioniere o del vettore i pacchi sono stati al riparo da ingerenze non autorizzate di terzi.

4.2. Il mandante, salvo differente accordo scritto, si impegna a fornire allo spedizioniere per ciascuna singola spedizione tutte le informazioni necessarie per adempiere al mandato di cui all’art. 1 ed a non impartire alcun ordine che possa in qualsiasi modo comportare la violazione della normativa nazionale o internazionale.

4.3. Salvo diversa pattuizione scritta, imballaggio, stivaggio, fardaggio e rizzaggio della merce sono ad esclusivo carico del mandante.

4.4. Il mandante deve assicurarsi che tutti i pacchi rechino i necessari elementi identificativi del luogo ove ritirare la merce e del destinatario e che essi siano imballati, etichettati, descritti e classificati nel contenuto ed accompagnati dalla documentazione necessaria di volta in volta a renderli idonei al trasporto e conformi ai requisiti di cui alle Informazioni di servizio. Egli garantisce che la documentazione che accompagna la merce è conforme alle normative vigenti e di libera esportazione/importazione, autentica, completa e priva di irregolarità, corrispondente alla tipologia descritta ed in regola con la marcatura ed etichettatura.

4.5. Il mandante deve fornire allo spedizioniere, in tempo utile, tutte le informazioni, i dati, i codici doganali, la voce e la classificazione doganale della merce e tutti i documenti necessari per dar corso alle operazioni doganali oltre all’anticipo delle eventuali imposte da versare.

Art. 5 – Obblighi dello Spedizioniere

5.1. Lo Spedizioniere si impegna ad eseguire il mandato ricevuto in conformità alle istruzioni ricevute dal mandante e con la diligenza media del buon padre di famiglia.

5.2. Salvo espresse indicazioni del mandante e fermo restando l’obbligo di informazione, lo spedizioniere potrà agire nell’esecuzione del mandato con la necessaria discrezionalità, con facoltà di effettuare la spedizione della merce anche raggruppandola con altra e comunque compiendo quale spedizioniere tutte le operazioni accessorie, connesse e presupposte per l’esecuzione del contratto stesso. 5.3. Lo spedizioniere, nella stipulazione dei contratti di trasporto, non apporterà alcuna deroga ai limiti di responsabilità del vettore quali stabiliti dalla normativa nazionale ed internazionale in base alla tipologia di trasporto, salvo diverso accordo scritto.

5.4. Lo spedizioniere, salvo diverso accordo scritto, non avrà alcun obbligo di assicurare la merce oggetto del trasporto.

5.5. Lo spedizioniere non è tenuto a pesare le merci se non a seguito di preciso ordine scritto del mandante, salvo che la pesatura non sia resa obbligatoria da disposizioni vigenti.

5.6. Lo spedizioniere si impegna per l’intera durata del mandato a tenere costantemente informato il mandante, tramite comunicazione scritta, di ogni sviluppo o novità di rilievo nell’esecuzione del mandato di cui all’art. 1 e del trasporto. Lo spedizioniere si obbliga a comunicare tempestivamente al mandante l’eventuale sopravvenienza di impedimenti alla regolare prosecuzione del trasporto da parte del vettore.

5.7. Lo spedizioniere non assume alcun obbligo di custodia della merce, salvo diverso accordo.

5.8. In caso di trasporti internazionali, lo spedizioniere dovrà incaricare vettori in regola con le certificazioni e autorizzazioni richieste dalla legge per eseguire le operazioni di sdoganamento.

Art. 6 – Retribuzione

6.1. La retribuzione per l’esecuzione del mandato ricevuto, se non diversamente pattuito, è pari a quanto stabilito nel tariffario inviato al mandante oltre al supplemento carburante ed alle somme di cui all’art. 6.2 e 6.3. Il supplemento carburante viene calcolato periodicamente dallo spedizioniere sulla base delle variazioni del prezzo del carburante sul mercato e viene aggiornato periodicamente sul sito di Flight Duemila srl alla pagina “info – Supplemento carburante”

6.2. Allo spedizioniere è dovuto dal mandante il rimborso delle somme per prestazioni successive resesi necessarie nell’esecuzione del mandato, quali a titolo esemplificativo e non esaustivo le spese, i costi e gli oneri per soste, ritardato o mancato ritiro delle merci da parte del destinatario, ritardata o mancata consegna delle merci da parte del mandante, consegna fuori zona, special handling ed ogni eventuale supplemento addebitato dal vettore. Il supplemento Special handling viene addebitato alle spedizioni pesanti, estremamente voluminose, di forma non standard, quando superano le dimensioni standard (euro pallet), aventi carichi non stabili o non propriamente imballati, che durante il trasporto o la movimentazione potrebbero arrecare danno a persone o cose oppure quando necessitano di una gestione dedicata per essere consegnate in tempo e in perfette condizioni. Viene inoltre addebitato ai pallet che non consentono di sistemare altre merci al di sopra di essi (cd. pallet a piramide), che con la loro forma richiedono lavorazioni aggiuntive e inefficienze nella gestione degli spazi ed ogni qualvolta siano presenti le scritte “FRAGILE”, “NON SOVRAPPORRE” o similari.

6.3. Sono dovuti allo spedizioniere anche i maggiori costi di trasporto e la maggior retribuzione dovuti per differenze di peso o misure riscontrate dal vettore o dallo spedizioniere rispetto a quanto dichiarato dal mandante.

6.4. I preventivi del costo totale della spedizione vengono elaborati sulla base di quotazioni ricevute dai vettori ovvero dei prezzi standard individuati da questi ultimi nei propri listini. Il prezzo totale così preventivato potrà assumere delle variazioni in considerazioni delle particolarità del trasporto, delle condizioni meteo marine, di problematiche relative all’importazione ed esportazione della merce, ovvero per altre cause che possono verificarsi nei traffici internazionali.

6.5. La retribuzione, se non pagata prima della spedizione, sarà pagata allo spedizioniere entro la diversa data di scadenza convenuta e, in mancanza di accordo, mediante ricevuta bancaria 30 giorni fine mese.

6.6. Le tariffe stabilite sono calcolate unicamente per la spedizione di pacchi il cui valore, in valuta locale, non ecceda il controvalore di 50.000 USD per collo.

6.7. Il mandante autorizza lo spedizioniere a trattenere in compensazione eventuali somme incassate per conto del mandante sino a soddisfazione dei crediti vantati nei suoi confronti per i mandati conferiti.

6.8. In caso di rifiuto della consegna da parte del destinatario, sospensione o interruzione del trasporto da parte del vettore, restituzione di un pacco o di una spedizione, il mandante è comunque tenuto al pagamento della retribuzione.

6.9. Il mandante dovrà rimborsare allo spedizioniere tasse, oneri doganali o altre tasse e imposte che lo spedizioniere dovesse pagare per conto del mandante, del destinatario o di terzi (fatturazione a terzi), qualora non riesca con semplice atto di messa in mora a recuperare tali somme dal relativo soggetto.

Art. 7 – Diritto di ritenzione

7.1. Lo spedizioniere potrà ritenere la merce del mandante che si trovasse presso di lui fino al pagamento di tutto quanto dovuto dal mandante o da terzi. Lo spedizioniere potrà fare stoccare la merce in qualsivoglia posizione, anche all’aperto e in luogo non protetto, con rischi tutti a carico del debitore.

7.2. Lo spedizioniere ha inoltre la facoltà di vendere la merce con spese a carico del debitore secondo le norme stabilite dalla legge per la vendita del pegno, trattenendo dalla somma ricavata l’importo a lui dovuto e fatto salvo il diritto di agire verso il debitore per l’eventuale differenza.

Art. 8 – Clausola solve et repete

Il pagamento della retribuzione e di tutti i supplementi come previsti all’art. 6, non potrà essere sospeso o ritardato da pretese o eccezioni del mandante, qualunque ne sia il titolo.

Art. 9 – Responsabilità

9.1. Lo spedizioniere non è responsabile per incomplete, errate o inesatte informazioni e dichiarazioni fornite dal mandante.

9.2. Il mandante è responsabile dell’esattezza e della precisione dei dati inseriti nella Lettera di Vettura e nel Manifesto di carico.

9.3. Lo spedizioniere non è responsabile per i danni che dovesse subire la merce per mancanza, insufficienza o inadeguatezza dell’imballaggio.

9.4. Il mandante risponde nei confronti dello spedizioniere di tutte le conseguenze dannose derivanti allo spedizioniere stesso o a terzi a causa della mancanza, insufficienza o inadeguatezza dell’imballaggio e a causa di incomplete, errate o inesatte informazioni fornite, tenendolo anche manlevato da ogni pretesa di terzi.

9.5. Lo spedizioniere, qualora le circostanze lo richiedano, ovvero anche solo per la minimizzazione dei danni a cui lo spedizioniere dovesse essere esposto, viene sin d’ora autorizzato dal mandante a rifiutare, depositare o comunque disporre delle merci, o anche, in caso di pericolo o di abbandono, a procedere alla loro distruzione a rischio, carico e spese del mandante stesso.

9.6. Lo spedizioniere non è responsabile dell’esecuzione del trasporto, ma esclusivamente dell’esecuzione del mandato di spedizione ricevuto. In particolare, egli non potrà essere considerato responsabile per avaria o perdita delle merci trasportate dal vettore ovvero per qualsiasi altra obbligazione nascente dal contratto di trasporto concluso per conto del mandante.

9.7. A pena di decadenza, i danni per perdita, errata consegna, avaria devono essere comunicati per iscritto allo spedizioniere appena conosciuti e comunque non oltre tre giorni dalla consegna, affinchè lo spedizioniere possa intraprendere le azioni opportune.

9.8. Lo spedizioniere potrà cedere al mandante tutti i diritti derivanti dai contratti conclusi per suo conto e il mandante dovrà agire in proprio verso il vettore.

Art. 10 – Limiti di responsabilità e calcolo dei risarcimenti

10.1. Ove lo spedizioniere dovesse concludere i contratti di trasporto di cui all’art. 1 in violazione delle istruzioni di cui al Mandato di carico, sarà responsabile nei confronti del mandante esclusivamente per colpa grave e il risarcimento dei danni viene convenzionalmente stabilito fra le parti entro e non oltre i seguenti limiti:

– € 1,00 per ogni Kg di peso lordo della merce per spedizioni nazionali;

– 8,33 D.S.P. (Diritti speciali di prelievo) per Kg lordo della merce per spedizioni internazionali.

10.2. In caso di assunzione dell’obbligazione di trasporto ai sensi dell’art. 1.4, la responsabilità dello spedizioniere è regolata e limitata, ove applicabili, dalle norme stabilite dalla Convenzione di Varsavia come modificata dalla Convenzione di Montreal per il trasporto aereo internazionale, dalla Convenzione CMR per il trasporto internazionale su strada e dall’art. 1696 comma 2 del Codice Civile per i trasporti nazionali. Ove le predette normative non siano applicabili, Flight Duemila srl sarà responsabile solo ed esclusivamente a titolo di colpa grave e il risarcimento dei danni sarà dovuto, a seconda del Paese in cui la spedizione è consegnata a Flight Duemila srl per il trasporto, entro e non oltre i seguenti limiti:

– € 1,00 per ogni Kg di peso lordo della merce perduta o avariata per spedizioni nazionali;

– 8,33 D.S.P. (Diritti speciali di prelievo) per Kg lordo della merce perduta o avariata per spedizioni internazionali.

10.3. Maggiori limiti di responsabilità a favore del mandante possono essere pattuiti per iscritto fra le parti con i supplementi di prezzo stabiliti nelle Informazioni di servizio. Il valore della merce in oggetto non dovrà comunque superare i limiti specificati nel paragrafo 3.1(i).

10.4. In ogni caso, i risarcimenti dovuti da Flight Duemila srl ai sensi del presente articolo non potranno in alcun modo comprendere danni da lucro cessante, costi dovuti all’impiego di mezzi di trasporto alternativi, perdite di profitti o di chance commerciali.

Art. 11 – Caso fortuito e forza maggiore

Lo Spedizioniere non è responsabile per inadempimenti contrattuali dovuti ad incendio, inondazione, sciopero, agitazione sindacale, insurrezioni, stato di guerra o atti simili, elementi naturali, embargo, condizioni climatiche impossibilitanti, atti dell’Amministrazione di uno Stato o delle Dogane, o a qualsiasi altra causa al di fuori del proprio ragionevole controllo e non imputabile ad essa.

Art. 12 – Sdoganamento

12.1. In caso di trasporto internazionale, le operazioni di sdoganamento saranno eseguite dal vettore incaricato dallo spedizioniere.

12.2. Il vettore incaricato dallo spedizioniere dovrà essere in regola con le certificazioni ed autorizzazioni richieste dalla legge per eseguire le operazioni di sdoganamento.

12.3. In caso di spedizione DDP (Delivery Duty Paid), lo spedizioniere al fine di svincolare le merci in arrivo a destinazione ha la facoltà di anticipare per conto del mandante noli, tasse o sanzioni previste dalle norme e dalle leggi applicabili (Oneri doganali), fatto salvo il diritto di rimborso ai sensi dell’art. 6.9.

Art. 13 – Spedizione in contrassegno (C.O.D.)

13.1. Nell’ipotesi che il mandato conferito sia di spedizione con pagamento in contrassegno, lo spedizioniere riscuoterà per conto del mandante le somme C.O.D. indicate nel Mandato di carico e nella lettera di vettura.

13.2. Le somme C.O.D. devono essere indicate dal mandante in EUR o nella diversa valuta del paese di destinazione. In caso diverso, la conversione sarà eseguita a un tasso ragionevolmente determinato dallo spedizioniere. Il mandante esonera lo spedizioniere da ogni responsabilità per il rischio di cambio.

13.3. Se il mandante autorizza lo spedizioniere a riscuotere solo contanti, lo spedizioniere incasserà soltanto contanti nella valuta del paese di destinazione. In caso di mancata indicazione, lo spedizioniere potrà accettare pagamenti in contanti o con assegno a nome del mandante.

13.4. Gli assegni dovranno essere in EUR o nella diversa valuta del paese di destinazione. Lo spedizioniere non è tenuto a verificare nè la copertura, né la regolare compilazione o validità del titolo e non è responsabile per atti disonesti o fraudolenti del destinatario inclusi, a mero titolo esemplificativo, la presentazione di assegni falsi o contraffatti.

13.5. In caso di riscossione in contanti, lo spedizioniere corrisponderà al mandante la somma equivalente in EUR tramite bonifico sul conto bancario comunicato dal mandante.

13.6. Qualsiasi assegno a nome del mandante, emesso dallo spedizioniere o emesso dal destinatario e ritirato dallo spedizioniere, potrà essere, a scelta dello spedizioniere, inviato al mandante mediante posta ordinaria a rischio e pericolo di quest’ultimo o consegnato a mano al mandante o a qualsiasi persona che appaia autorizzata ad accettare l’assegno per suo conto.

13.7. In caso di mancato ricevimento degli importi incassati, il mandante dovrà comunicarlo per iscritto allo spedizioniere entro e non oltre 45 giorni dalla data di corresponsione.

13.8. Lo spedizioniere non è responsabile per danni subiti dal mandante per la mancata consegna della merce a causa del rifiuto del destinatario di pagare la somma in contrassegno. Il mandante si impegna a manlevare lo spedizioniere da qualsiasi indennizzo richiesto dal destinatario o da terzi per la mancata consegna.

13.9. Il mandante è responsabile dei danni subiti dallo spedizioniere e delle spese sostenute per la mancata consegna della merce a causa del rifiuto del destinatario di pagare la somma in contrassegno.

13.10. L’importo C.O.D. non può essere considerato quale valore dichiarato della merce e non incide sul calcolo dei risarcimenti dovuto dallo spedizioniere così come disciplinati all’art. 10.

13.11. Lo spedizioniere non è responsabile per la perdita di quanto ricevuto a pagamento della spedizione in contrassegno in caso di furto o rapina, ma è tenuto a presentare denunzia alle autorità competenti, fornendone copia al mandante ed al destinatario per le operazioni di annullamento del titolo.

Art. 14 – Consegna al destinatario

14.1. In caso lo spedizioniere sia anche vettore ai sensi dell’art. 1741 del Codice Civile, egli consegnerà la merce al destinatario indicato nella Lettera di Vettura o a qualsiasi altra persona che appaia legittimata ad accettare la consegna per conto del destinatario (ad esempio, persone residenti nello stesso edificio del destinatario o vicini di casa).

14.2. Sono valida prova di consegna anche le ricevute in formato elettronico, fatta eccezione per i casi in cui disposizioni imperative nazionali dispongano altrimenti.

15 – Modifiche

Deroghe o modifiche alle presenti condizioni generali dovranno essere concordate per iscritto fra le parti a pena di nullità.

16 – Legge Applicabile

Al contratto si applica la legge italiana.

17 – Foro competente

Qualsiasi controversia relativa alla validità, all’interpretazione, alla esecuzione e alla risoluzione del contratto sarà devoluta alla competenza esclusiva del foro di Verona.

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NOTE LEGALI

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